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TRUST E ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE

TRUST E Altri strumenti di protezione PATRIMONIALE

UNO STRUMENTO ESTREMAMENTE FLESSIBILE ADATTO A QUALSIASI ESIGENZA

Si tratta di un atto unilaterale (da istituirsi mediante atto tra vivi o per testamento nel rispetto delle norme in materia di successione legittima) con il quale il disponente pone sotto il controllo di un altro soggetto (trustee) tutto o una parte dei beni costituenti il suo patrimonio nell’interesse di uno o più beneficiari o per la realizzazione di un determinato scopo (art. 2 Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985 ratificata in Italia con L. 364/1989 entrata in vigore l’1 gennaio 1992).

Il fondo in trust rimane segregato nel patrimonio del trustee sicché tutte le vicende personali (ad es.: regime matrimoniale; profili successori in caso di morte del trustee) ed obbligatorie (ad es.: creditori del trustee; fallimento del trustee) del trustee non si ripercuotono sui beni conferiti in trust.


L’effetto principale di ogni trust è la protezione dei beni in esso conferiti dal disponente (che può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica).


Dal momento dell’istituzione del trust:

  • i creditori del disponente già esistenti alla data dell'istituzione del trust potranno attaccare il conferimento dei beni in trust soltanto in caso di incapienza del patrimonio residuo ed evidente stato d’insolvenza del disponente (trust in frode ai creditori), sicché - ricorrendone i presupposti - potranno esperire i rimedi tipici del nostro ordinamento giuridico, quali ad esempio sequestro conservativo, azione revocatoria dell'atto di conferimento del bene in trust, azione revocatoria fallimentare;
  • i creditori futuri del disponente non potranno attaccare un trust precedentemente istituito in condizioni di tranquillità economica e/o di indebitamento cd. fisiologico.
  • creditori del beneficiario del trust potranno soltanto agire (con il pignoramento presso terzi) per i crediti che questi potrà vantare nei confronti del trust (ad es. beneficiario del reddito del fondo in trust).

Tra le innumerevoli applicazioni del trust segnaliamo soltanto alcune delle più interessanti:


1) nell’impresa:

  • per proteggere e tenere separato il patrimonio personale da quello aziendale;
  • per programmare e pianificare il passaggio generazionale dell’impresa familiare;
  • a garanzia dei c.d. “finanziamenti ponte” ovvero dei c.d. “finanziamenti interinali” nelle crisi d’impresa (concordati; accordi di ristrutturazione; piani attestati);
  • in luogo dei patti parasociali (sindacati di voto/ sindacati di blocco); 
  • a garanzia di un mutuo ovvero di un prestito obbligazionario.


2) nei rapporti matrimoniali:

  • in luogo del fondo patrimoniale per tutelare meglio gli interessi dei coniugi e, soprattutto, dei figli;
  • per prevenire possibili controversie tra coniugi nell’ottica d’una eventuale separazione o di un divorzio consensuale;


3) nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso e nelle convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso o eterosessuali (L.76/2016):

  • per consentire che l’immobile dove risiede l’unione civile o la convivenza di fatto rimanga all’altro partner per il momento in cui l’unione o la convivenza di fatto dovesse cessare in caso di morte di uno dei due partner;
  • tutelare economicamente i figli nati dall’unione civile o dalla convivenza di fatto sino al loro inserimento nel mondo del lavoro;
  • proteggere gli acquisti effettuati durante l’unione civile o la convivenza di fatto;


4) per tutelare persone con gravi disabilità:

La Legge n. 112/2016 sul cd. “Dopo di noi” consente la realizzazione di un vero e proprio “programma di vita” del soggetto affetto da disabilità grave mediante la costituzione di un trust o di altri strumenti (art. 2645 ter c.c., contratti di affidamento fiduciario, polizze assicurative, donazioni etc).

Tra le innumerevoli applicazioni del trust segnaliamo soltanto alcune delle più interessanti:


1) nell’impresa:

  • per proteggere e tenere separato il patrimonio personale da quello aziendale;
  • per programmare e pianificare il passaggio generazionale dell’impresa familiare;
  • a garanzia dei c.d. “finanziamenti ponte” ovvero dei c.d. “finanziamenti interinali” nelle crisi d’impresa (concordati; accordi di ristrutturazione; piani attestati);
  • in luogo dei patti parasociali (sindacati di voto/ sindacati di blocco); 
  • a garanzia di un mutuo ovvero di un prestito obbligazionario.


2) nei rapporti matrimoniali:

  • in luogo del fondo patrimoniale per tutelare meglio gli interessi dei coniugi e, soprattutto, dei figli;
  • per prevenire possibili controversie tra coniugi nell’ottica d’una eventuale separazione o di un divorzio consensuale;


3) nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso e nelle convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso o eterosessuali (L.76/2016):

  • per consentire che l’immobile dove risiede l’unione civile o la convivenza di fatto rimanga all’altro partner per il momento in cui l’unione o la convivenza di fatto dovesse cessare in caso di morte di uno dei due partner;
  • tutelare economicamente i figli nati dall’unione civile o dalla convivenza di fatto sino al loro inserimento nel mondo del lavoro;
  • proteggere gli acquisti effettuati durante l’unione civile o la convivenza di fatto;


4) per tutelare persone con gravi disabilità:

La Legge n. 112/2016 sul cd. “Dopo di noi” consente la realizzazione di un vero e proprio “programma di vita” del soggetto affetto da disabilità grave mediante la costituzione di un trust o di altri strumenti (art. 2645 ter c.c., contratti di affidamento fiduciario, polizze assicurative, donazioni etc).

Tra le innumerevoli applicazioni del trust segnaliamo soltanto alcune delle più interessanti:


1) nell’impresa:

  • per proteggere e tenere separato il patrimonio personale da quello aziendale;
  • per programmare e pianificare il passaggio generazionale dell’impresa familiare;
  • a garanzia dei c.d. “finanziamenti ponte” ovvero dei c.d. “finanziamenti interinali” nelle crisi d’impresa (concordati; accordi di ristrutturazione; piani attestati);
  • in luogo dei patti parasociali (sindacati di voto/ sindacati di blocco); 
  • a garanzia di un mutuo ovvero di un prestito obbligazionario.


2) nei rapporti matrimoniali:

  • in luogo del fondo patrimoniale per tutelare meglio gli interessi dei coniugi e, soprattutto, dei figli;
  • per prevenire possibili controversie tra coniugi nell’ottica d’una eventuale separazione o di un divorzio consensuale;


3) nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso e nelle convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso o eterosessuali (L.76/2016):

  • per consentire che l’immobile dove risiede l’unione civile o la convivenza di fatto rimanga all’altro partner per il momento in cui l’unione o la convivenza di fatto dovesse cessare in caso di morte di uno dei due partner;
  • tutelare economicamente i figli nati dall’unione civile o dalla convivenza di fatto sino al loro inserimento nel mondo del lavoro;
  • proteggere gli acquisti effettuati durante l’unione civile o la convivenza di fatto;


4) per tutelare persone con gravi disabilità:

La Legge n. 112/2016 sul cd. “Dopo di noi” consente la realizzazione di un vero e proprio “programma di vita” del soggetto affetto da disabilità grave mediante la costituzione di un trust o di altri strumenti (art. 2645 ter c.c., contratti di affidamento fiduciario, polizze assicurative, donazioni etc).

Le soluzioni possibili offerte dal nostro ordinamento per realizzare gli interessi meritevoli di tutela

Atto di destinazione Ex Art. 2645 Ter Cod. Civ.

L’art. 2645 ter del codice civile prevede la possibilità di trascrivere atti in forma pubblica, con cui un soggetto (il Conferente) costituisce soltanto su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione finalizzato a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 comma 2 del codice civile per una durata non superiore a novanta anni, a favore di soggetti individuati (i Beneficiari).


I beni vincolati, pur restando nella titolarità giuridica del Conferente, assumono pertanto la connotazione di una massa patrimoniale separata rispetto alla restante parte del suo patrimonio e possono essere oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione dello scopo prestabilito.


Il contratto di affidamento fiduciario

È un contratto in forza del quale un soggetto (l’Affidante) affida e trasferisce ad un altro soggetto (l’Affidatario) beni o diritti con l’intesa che quest’ultimo li gestisca a favore un terzo soggetto (il Beneficiario, persona fisica o giuridica, beneficiario del reddito o dei beni affidati, espressamente individuato ovvero da individuare anche nell’ambito di una categoria) al fine di eseguire un “programma destinatorio” (consistente, ad esempio, nell’assistenza dei figli minori, delle persone anziane o soggetti deboli ecc.) purché sia meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 del codice civile.


Al termine del “programma destinatorio”, l’Affidatario sarà tenuto a trasferire al beneficiario i beni affidati che restano separati e segregati rispetto al restante patrimonio personale dell’Affidatario e, quindi, sottratti alle azioni esecutive dei creditori o degli eredi dell’Affidatario. Per le obbligazioni contratte al fine di realizzare il “programma destinatorio”, risponderà invece soltanto il patrimonio affidato.


Anche se le affinità con il trust sono evidenti, le differenze tra i due strumenti non sono da sottovalutare: mentre infatti il trust è un atto unilaterale regolamentato da una legge straniera, l’affidamento fiduciario è un contratto atipico al quale si applicano gli istituti giuridici del diritto italiano con l’indubbio vantaggio di raggiungere gli obiettivi mancati dal negozio fiduciario e dall’atto di destinazione ex art. 2645 ter del codice civile.

UNO STRUMENTO ESTREMAMENTE FLESSIBILE ADATTO A QUALSIASI ESIGENZA

Si tratta di un atto unilaterale (da istituirsi mediante atto tra vivi o per testamento nel rispetto delle norme in materia di successione legittima) con il quale il disponente pone sotto il controllo di un altro soggetto (trustee) tutto o una parte dei beni costituenti il suo patrimonio nell’interesse di uno o più beneficiari o per la realizzazione di un determinato scopo (art. 2 Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985 ratificata in Italia con L. 364/1989 entrata in vigore l’1 gennaio 1992).

Il fondo in trust rimane segregato nel patrimonio del trustee sicché tutte le vicende personali (ad es.: regime matrimoniale; profili successori in caso di morte del trustee) ed obbligatorie (ad es.: creditori del trustee; fallimento del trustee) del trustee non si ripercuotono sui beni conferiti in trust.


L’effetto principale di ogni trust è la protezione dei beni in esso conferiti dal disponente (che può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica).


Dal momento dell’istituzione del trust:

  • i creditori del disponente già esistenti alla data dell'istituzione del trust potranno attaccare il conferimento dei beni in trust soltanto in caso di incapienza del patrimonio residuo ed evidente stato d’insolvenza del disponente (trust in frode ai creditori), sicché - ricorrendone i presupposti - potranno esperire i rimedi tipici del nostro ordinamento giuridico, quali ad esempio sequestro conservativo, azione revocatoria dell'atto di conferimento del bene in trust, azione revocatoria fallimentare;
  • i creditori futuri del disponente non potranno attaccare un trust precedentemente istituito in condizioni di tranquillità economica e/o di indebitamento cd. fisiologico.
  • creditori del beneficiario del trust potranno soltanto agire (con il pignoramento presso terzi) per i crediti che questi potrà vantare nei confronti del trust (ad es. beneficiario del reddito del fondo in trust).


Tra le innumerevoli applicazioni del trust segnaliamo soltanto alcune delle più interessanti:


1) nell’impresa:

  • per proteggere e tenere separato il patrimonio personale da quello aziendale;
  • per programmare e pianificare il passaggio generazionale dell’impresa familiare;
  • a garanzia dei c.d. “finanziamenti ponte” ovvero dei c.d. “finanziamenti interinali” nelle crisi d’impresa (concordati; accordi di ristrutturazione; piani attestati);
  • in luogo dei patti parasociali (sindacati di voto/ sindacati di blocco); 
  • a garanzia di un mutuo ovvero di un prestito obbligazionario.


2) nei rapporti matrimoniali:

  • in luogo del fondo patrimoniale per tutelare meglio gli interessi dei coniugi e, soprattutto, dei figli;
  • per prevenire possibili controversie tra coniugi nell’ottica d’una eventuale separazione o di un divorzio consensuale;


3) nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso e nelle convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso o eterosessuali (L.76/2016):

  • per consentire che l’immobile dove risiede l’unione civile o la convivenza di fatto rimanga all’altro partner per il momento in cui l’unione o la convivenza di fatto dovesse cessare in caso di morte di uno dei due partner;
  • tutelare economicamente i figli nati dall’unione civile o dalla convivenza di fatto sino al loro inserimento nel mondo del lavoro;
  • proteggere gli acquisti effettuati durante l’unione civile o la convivenza di fatto;


4) per tutelare persone con gravi disabilità:

La Legge n. 112/2016 sul cd. “Dopo di noi” consente la realizzazione di un vero e proprio “programma di vita” del soggetto affetto da disabilità grave mediante la costituzione di un trust o di altri strumenti (art. 2645 ter c.c., contratti di affidamento fiduciario, polizze assicurative, donazioni etc).

Le soluzioni possibili offerte dal nostro ordinamento per realizzare gli interessi meritevoli di tutela

 Atto di destinazione Ex Art. 2645 Ter Cod. Civ.

  • L’art. 2645 ter del codice civile prevede la possibilità di trascrivere atti in forma pubblica, con cui un soggetto (il Conferente) costituisce soltanto su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione finalizzato a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 comma 2 del codice civile per una durata non superiore a novanta anni, a favore di soggetti individuati (i Beneficiari). I beni vincolati, pur restando nella titolarità giuridica del Conferente, assumono pertanto la connotazione di una massa patrimoniale separata rispetto alla restante parte del suo patrimonio e possono essere oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione dello scopo prestabilito.


Il contratto di affidamento fiduciario

  • È un contratto in forza del quale un soggetto (l’Affidante) affida e trasferisce ad un altro soggetto (l’Affidatario) beni o diritti con l’intesa che quest’ultimo li gestisca a favore un terzo soggetto (il Beneficiario, persona fisica o giuridica, beneficiario del reddito o dei beni affidati, espressamente individuato ovvero da individuare anche nell’ambito di una categoria) al fine di eseguire un “programma destinatorio” (consistente, ad esempio, nell’assistenza dei figli minori, delle persone anziane o soggetti deboli ecc.) purché sia meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 del codice civile.


  • Al termine del “programma destinatorio”, l’Affidatario sarà tenuto a trasferire al beneficiario i beni affidati che restano separati e segregati rispetto al restante patrimonio personale dell’Affidatario e, quindi, sottratti alle azioni esecutive dei creditori o degli eredi dell’Affidatario. Per le obbligazioni contratte al fine di realizzare il “programma destinatorio”, risponderà invece soltanto il patrimonio affidato.


  • Anche se le affinità con il trust sono evidenti, le differenze tra i due strumenti non sono da sottovalutare: mentre infatti il trust è un atto unilaterale regolamentato da una legge straniera, l’affidamento fiduciario è un contratto atipico al quale si applicano gli istituti giuridici del diritto italiano con l’indubbio vantaggio di raggiungere gli obiettivi mancati dal negozio fiduciario e dall’atto di destinazione ex art. 2645 ter del codice civile.

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